Arruolarsi per combattere in Ucraina è legale? Canestrini: “E' un reato, anche per chi recluta pene fino a 15 anni di carcere”
Per Nicola Canestrini, avvocato penalista, referente nazionale degli esperti di Fair trials international e già professore a contratto in diritto internazionale dei conflitti armati, chiunque decida di aderire all'appello lanciato negli scorsi giorni dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per unirsi alla 'Legione internazionale di difesa territoriale dell'Ucraina': “Commette reato, anzi ne commette più di uno”

TRENTO. “E' illegale sia reclutare soldati in Italia senza l'autorizzazione del governo che arruolarsi per combattere in un esercito straniero”: in poche parole, dice Nicola Canestrini, avvocato penalista, referente nazionale degli esperti di Fair trials international e già professore a contratto in diritto internazionale dei conflitti armati, chiunque decida di aderire all'appello lanciato negli scorsi giorni dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per unirsi alla 'Legione internazionale di difesa territoriale dell'Ucraina' (comparso anche sulla pagina Facebook del consolato ucraino in Italia e poi subito rimosso): “Commette reato, anzi ne commette più di uno”.
Procedendo in ordine però, a compiere un crimine non è solo chi decide di partire per combattere in Ucraina, ma anche chi lavora per l'arruolamento di italiani senza l'autorizzazione del governo. L'articolo 288 del Codice penale infatti recita: “Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare”. Il consolato ucraino, dice Canestrini: “Aveva inizialmente addirittura pubblicato un post in cui si pubblicizzava la possibilità di arruolarsi, pubblicizzando quello che a tutti gli effetti è un reato”. Post che, dice l'avvocato, è poi stato prontamente eliminato.
In poche parole, l'arruolamento è illegale e per autorizzarlo il governo italiano dovrebbe in sostanza “dare il via libera al governo ucraino per reclutare soldati nel nostro Paese” dice Canestrini. Come detto però, anche chi dovesse partire per combattere in assenza di formale autorizzazione governativa si ritroverebbe a compiere dei crimini. “Il Codice penale – spiega infatti l'avvocato – prevede la punizione per chi porta avanti arruolamenti o compie atti ostili verso uno Stato estero con pene da 6 a 18 anni, ma fino all'ergastolo se poi per ritorsione l'Italia dovesse ritrovarsi attaccata”.
Al momento la presenza di un eventuale compenso per chi decidesse d'unirsi alle brigate straniere non è chiara, ma Canestrini sottolinea “la legge 210 del 1995, che attuava una convenzione dell'Onu, punisce tanto il mercenario quanto chi lo recluta con pene fino a 14 anni, in particolare l'articolo 3 della legge stabilisce che chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero, di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni”.
Chiunque invece “avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso né essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni”. Per questo, dice Canestrini, negli scorsi anni ci furono molte discussioni anche in merito “all'operato di alcuni contractors in Iraq, visto che c'era il dubbio che le persone coinvolte partecipassero a vere e proprie operazioni di guerra, anche se alla fine si è arrivato ad un'assoluzione in quanto i soggetti coinvolti non sarebbero stati direttamente coinvolti nel conflitto”.
In questo caso però, continua l'avvocato: “Si parla di un vero e proprio arruolamento per una brigata internazionale”. Nell'eventualità poi che i mercenari venissero impiegati nell'esercito, aggiunge Canestrini: “L'articolo 244 del Codice penale punisce chi, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie atti ostili contro uno Stato estero in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra”. La pena in questo caso è “la reclusione da sei a 18 anni” e, se la guerra avviene, “l'ergastolo”, spiega l'avvocato: “L'arruolamento infine è punito dall'articolo 270 quater del Codice penale, introdotto nel 1995 con riferimento alle finalità di terrorismo”. Qual è il senso di queste normative? “In un ordinamento democratico – conclude Canestrini – soltanto i poteri regolarmente costituiti dello Stato (legislativo ed esecutivo) hanno diritto di decidere sull'uso della forza”.