Rovereto vieta il consumo di bevande alcoliche nei parchi
Il Comune di Rovereto ha emesso l'ordinanza per vietare il consumo di sostanze alcoliche nei parchi e l'utilizzo delle attrezzature ludiche da parte dei maggiorenni. La pena per i trasgressori va dai 25 ai 250 euro

ROVERETO. Il Comune di Rovereto si accoda a quello di Trento (promotore di analogo provvedimento nel 2014, ndr) e tramite l'ordinanza numero 216 del 14 dicembre vieta la detenzione e il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione nei parchi e nei giardini del territorio comunale dove sono presenti aree attrezzate per bambini e sportive per un raggio di 20 metri lineari dal limite esterno di tutte le aree ludiche, ad eccezione della detenzione di contenitori chiusi e integri. L'ordinanza vieta inoltre l'utilizzo delle attrezzature ludiche presenti nei parchi ai maggiorenni, se non espressamente concesso. La pena della violazione varia dai 25 ai 250 euro e la confisca delle sostanze alcoliche.
Il provvedimento prende le mosse dai molteplici sopralluoghi della Polizia Locale nei parchi e giardini pubblici, dove si evince che molte aree sono interessate da fenomeni di degrado e scadimento della qualità urbana dovuti a fenomeni di disturbo generalmente dovuti all'uso e abuso di sostanze alcoliche da parte di persone che creano disagio agli altri utenti, abbandonano vetro e altri rifiuti e utilizzano impropriamente le strutture ludiche dedicate ai minori, causando inoltre il turbamento del libero utilizzo degli spazi pubblici e difficoltà nella fruizione.
Viste inoltre le ripetute segnalazioni, il 18 ottobre scorso la giunta comunale ha valutato l'adozione dell'apposita ordinanza per vietare il consumo di bevande alcoliche e l'utilizzo delle attrezzature ludiche presenti nei parchi ai maggiorenni, se non espressamente concesso.
L'ordinanza è frutto di un confronto in varie circoscrizioni cittadine e affronta una problematica in più occasioni portata al Sindaco Francesco Valduga nel corso dei suoi mensili incontri con la cittadinanza nella "Finestra per la Città".
Questo divieto non si applica qualora il consumo avvenga presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi e nelle aree immediatamente prospicienti (limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi, ndr) nonché per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate e promosse dall'Amministrazione.