Che fine faranno i Foreign Fighters dello “Stato islamico”? Chi dovrebbe giudicarli?


Docenti di studi internazionali dell'Università di Trento
di Marco Pertile, docente di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza e direttore vicario della la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento
Una delle questioni più spinose che l’invasione turca del nord della Siria solleva riguarda senz’altro la sorte delle migliaia di Foreign Fighters che avevano raggiunto la Siria e l’Iraq per unirsi all’“esercito” dello “Stato islamico” e che si trovano ora detenuti nelle carceri gestite dai curdi. Si tratta di un argomento politicamente delicato sia per gli Stati Uniti, che temono che la destabilizzazione della regione possa portare alla fuga di detenuti pronti ad ingrossare nuovamente le fila di Daesh, sia per gli Stati europei che temono invece di essere costretti a riammettere nel proprio territorio quei Foreign Fighters che hanno la loro cittadinanza.
È quindi importante capire chi è chiamato dal diritto internazionale a giudicare i combattenti dello “Stato islamico”. Diciamo subito che le possibilità teoriche per esercitare la giurisdizione su questi individui sono molte, ma che gli Stati disposti ad assumersi la responsabilità dell’esercizio dell’azione penale sono pochi. Tradizionalmente i criteri di collegamento, attraverso cui si incardina la giurisdizione penale degli Stati su un determinato comportamento, sono tre: uno riguarda il territorio in cui il crimine è stato commesso, gli altri due sono invece di natura personale e riguardano la cittadinanza della vittima e quella del presunto autore del crimine.
Da questo punto di vista, quindi, sia gli Stati nel cui territorio lo Stato islamico ha operato, come la Siria e l’Iraq, sia gli Stati di cittadinanza degli ex combattenti, che in un ampio numero di casi sono Stati europei (come ad esempio il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Belgio e la Svezia), potrebbero celebrare i processi penali a carico di almeno alcuni dei Foreign Fighters di Daesh. È importante inoltre chiarire che i crimini commessi dagli ex appartenenti allo Stato islamico sono verosimilmente dei crimini internazionali di estrema gravità che appartengono alle categorie dei crimini di guerra, dei crimini contro l’umanità e anche del genocidio (ai danni della minoranza religiosa degli Yazidi). In questi casi, oltre ai criteri di giurisdizione citati in precedenza, il diritto internazionale ammette che gli Stati possano, o in alcuni casi addirittura debbano, esercitare la propria giurisdizione anche in assenza di un criterio di collegamento preciso di tipo territoriale o personale.
Nel caso dei crimini di guerra, in particolare, tutti gli Stati parte alle Convenzioni di Ginevra dovrebbero esercitare la giurisdizione penale sui crimini commessi anche a prescindere dall’esistenza di un criterio di collegamento di tipo territoriale o personale. Nonostante queste molteplici possibilità teoriche, la realtà dimostra però che la maggior parte dei processi finora celebrati si è svolta in Iraq, dando luogo ad accuse di gravi violazioni dei diritti fondamentali della difesa nel processo, e nel nord della Siria, dando luogo alla critica, in un certo senso opposta, rivolta ai rappresentanti dei curdi di aver giudicato con troppa clemenza comportamenti oggettivamente gravi. Nel caso dell’Iraq, rapporti internazionali credibili descrivono processi di poche decine di minuti che portano a condanne gravissime, inclusa la pena di morte. Nella regione siriana del Rojava, i processi svolti dai curdi hanno mirato invece prevalentemente alla riabilitazione dei condannati nella convinzione che condanne esemplari avrebbero in realtà favorito la ripresa del terrorismo.
I rappresentanti dei curdi hanno peraltro celebrato un numero limitato di processi sostenendo che la soluzione preferibile sia l’istituzione di un tribunale internazionale con caratteristiche di terzietà e in grado di farsi carico dei costi – per loro insostenibili – dei processi e della detenzione. Al riguardo è d’obbligo ricordare che un tribunale internazionale esiste già ed è, appunto, la Corte penale internazionale, ma che le prospettive per l’esercizio della giurisdizione da parte della stessa sono piuttosto ridotte. Già nel 2015, infatti, il Procuratore della Corte, Fatou Bensouda, aveva pubblicato una dichiarazione volta a chiarire come non fosse previsto, nelle circostanze di allora, l’inizio di un’azione penale da parte della Corte nei confronti degli appartenenti allo “Stato islamico”.
Il Procuratore spiegava che i crimini a questi ascrivibili rientravano senz’altro nell’ambito dei crimini previsti dallo Statuto di Roma, ma affermava altresì che, non essendo gli Stati territoriali (Iraq e Siria) Stati membri della Corte, era necessario ricorrere ad un criterio di giurisdizione di tipo personale. Sotto questo profilo, il Procuratore osservava che nonostante alcuni appartenenti a Daesh fossero in effetti cittadini di Stati membri della Corte, la leadership del gruppo era pur sempre riconducibile a cittadini iracheni e siriani. Non era quindi opportuno, secondo il Procuratore, iniziare l’azione penale limitatamente agli individui aventi la cittadinanza dei Paesi membri della Corte data la minore importanza del ruolo di questi ultimi nell’ambito dei crimini commessi dallo “Stato islamico”.
Ben altre possibilità per l’esercizio della giurisdizione della Corte penale internazionale si verificherebbero se il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite decidesse di riferire la situazione alla Corte penale internazionale con una propria risoluzione, ma non sembra che le condizioni politiche per una decisione di questo tipo (che richiederebbe il consenso o l’astensione dei membri permanenti) siano attualmente presenti. Anche a fronte dell’indisponibilità della Corte penale internazionale, in alcuni Paesi europei (Svezia, Paesi Bassi, Germania, Francia) è stata recentemente avanzata l’ipotesi di istituire un tribunale internazionale ad hoc, con il compito di giudicare i crimini commessi dagli appartenenti a Daesh. Secondo le proposte avanzate, il tribunale dovrebbe operare in loco, in Iraq o in Siria, ma dovrebbe avere anche caratteristiche di internazionalità, in particolare con la presenza di giudici provenienti sia dagli Stati territoriali, sia dagli Stati di cittadinanza dei Foreign Fighters.
La costituzione di un tribunale internazionale è vista favorevolmente da parte degli Stati europei che potrebbero liberarsi dell’ipotesi sgradita di riammettere sul proprio territorio individui pericolosi che, senza un accesso pieno al territorio e alle fonti di prova da parte delle autorità giudiziarie nazionali, verrebbero probabilmente condannati a pene detentive piuttosto brevi. Si aprirebbero però, inevitabilmente, interrogativi politici legati alla natura stessa del tribunale e al mai sopito dibattito sulla giustizia internazionale come giustizia dei vincitori. Quale giustificazione avrebbe infatti istituire ora un tribunale internazionale nella regione affidando alla giurisdizione dello stesso soltanto i crimini commessi dagli appartenenti allo “Stato islamico”? Non richiede, forse, l’idea stessa di giustizia, che ad essere oggetto di giurisdizione siano i comportamenti di tutti i protagonisti dei conflitti in corso in Iraq e in Siria?