La pensione dell' avvocato: contribuzione, requisiti e prestazioni della previdenza forense. Ecco come funziona


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L’avvocato è una libero professionista la cui attività prevede per l’esercizio dei requisiti di legge, nonché l’iscrizione ad un Ordine professionale e ad un Albo. In virtù dell’iscrizione all’Albo (come per ogni libera professione ordinata), i professionisti sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali nella loro Cassa di riferimento: Cassa forense.
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti all’Albo professionale, mentre è facoltativa per gli iscritti nel registro dei praticanti. A fine 2018 gli iscritti alla Cassa Forense erano circa 243.000, mentre risultavano pensionate circa 13.260 persone.
Nel mese di settembre 2012 è stata approvata la nuova riforma previdenziale di Cassa forense che ha garantito la sostenibilità finanziaria per i prossimi 50 anni e nel contempo ha introdotto alcune novità nel mondo della previdenza forense: un aumento percentuale dell’aliquota di contribuzione (c.d contributo soggettivo) oggi 14,50% del reddito professionale dichiarato (diventerà il 15% nel 2021) e modifiche al sistema di calcolo della pensione che, pur rimanendo di tipo reddituale, estende ai redditi di tutta la vita lavorativa il calcolo della “base pensionabile”, cioè la media dei redditi sulla quale vengono calcolate le prestazioni pensionistiche.
E ancora l'individuazione di un coefficiente di rendimento unico per ogni anno di anzianità contributiva con adeguamento automatico triennale in base alla variazioni intervenute nella speranza di vita media e la trasformazione del contributo modulare obbligatorio (1%) in un contributo volontario fino al 10% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef che ha lo scopo di finanziare una quota integrativa di pensione, calcolata con il sistema contributivo.
La contribuzione obbligatoria nella Cassa Forense si finanzia attraverso il versamento di tre tipi di contributi obbligatori: il contributo soggettivo; il contributo integrativo e il contributo di maternità.
Il contributo soggettivo è pari al 14,50% (dal 2021 il 15%) del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef. Prevede un minimo pari a 2.875 euro ed un massimo di 100.200 euro. Oltre tale reddito è previsto un contributo di solidarietà pari al 3%.
La presenza di un massimale contributivo di 100.200 euro pone il problema in caso di redditi elevati superiori a questa soglia di un limite nella prestazione. La contribuzione verrà di fatto limitata e l’eccedenza non si trasformerà in pensione.
Il contributo integrativo non concorre a determinare l’importo della pensione, ma copre i costi amministrativi e di assistenza della Cassa. E’ versato da tutti gli avvocati e dai praticanti abilitati al patrocinio nella misura del 4% del volume di affari ai fini Iva, e viene applicato a tutte le fatture emesse.
Il contributo di maternità è versato da tutti gli iscritti alla cassa ed è finalizzato alla copertura dell’indennità di maternità erogata alle professioniste iscritte. Dal 2012 è prevista la possibilità di versare facoltativamente anche un ulteriore contributo detto modulare, la cui finalità è quella di integrare la futura pensione.
Cassa forense pur avendo mantenuto un sistema di calcolo reddituale (a differenza di altre casse professionali che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo) sempre dal 2012 ha abbassato l’aliquota di rendimento e di conseguenza le prestazioni future. Per questo motivo, ha dato la possibilità agli iscritti di versare una ulteriore contribuzione facoltativa aggiuntiva nella misura percentuale tra l’1% e il 10% del reddito professionale netto ai fini Irpef.
L’iscritto può liberamente aumentare, cessare o diminuire la contribuzione e la percentuale scelta. Le prestazioni integrative invece, saranno calcolate non con il sistema di calcolo reddituale (media dei redditi) ma con il sistema contributivo (sulla base dei contributi versati), e le prestazioni saranno soggette alla tassazione ordinaria Irpef.
LE PRESTAZIONI E I REQUISITI DI CASSA FORENSE. Le prestazioni erogate dalla Cassa sono:
Pensione di vecchiaia ordinanria
Requisiti: biennio 2019- 2020: 69 anni con minimo 34 anni di contribuzione
Requisiti dal 2021: 70 anni con minimo 35 anni di contribuzione
Pensione di vecchiaia contributiva
Requisiti biennio 2019 – 2020 : 69 anni con almeno 5 anni ma meno di 34
Requisiti dal 2021: 70 anni con almeno 5 anni ma meno di 35
Pensione di anzianità
Dal 1 gennaio 2020: 62 anni di età con almeno 40 di contribuzione
Pensione di inabilità
Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi lavoro retribuito causa infortunio o malattia sopravvenuta
Requisiti: 5 anni di contribuzione e l’iscrizione deve essere continuativa da data anteriore al 40°anno di età e cancellazione dall’albo
Pensione di invalidità
Prestazione concessa a seguito di invalidità sopravvenuta da infortunio o malattia che riduca a meno di un terzo la capacità fisica (66.66%)
Requisiti: 5 anni di contribuzione e iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età
Pensione ai superstiti indiretta
Prestazione che spetta agli aventi diritto in caso di premorienza dell’iscritto. Beneficiari sono sempre il coniuge (vita natural durante) e i figli (pro tempore -fino a quando sono a carico)
10 anni di contribuzione
IL SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE. Come già scritto in precedenza Cassa Forense è una delle poche casse professionali che ha mantenuto il sistema di calcolo delle prestazioni reddituale esclusivamente reddituale.
La pensione dell’Avvocato può essere composta da due quote:
Quota base (da contributo soggettivo) in regime di calcolo reddituale
Quota aggiuntiva ( da contribuzione modulare) in regime di calcolo contributivo
La quota base reddituale è determinata da tre variabili:
Base pensionabile X Anni di contribuzione X Aliquota di rendimento
Gli iscritti che possedevano già una anzianità contributiva al 31/12/2012 hanno diritto al calcolo basato sul sistema del “pro – quota”; in estrema sintesi a secondo dell’anzianità maturata, del reddito e di aliquote di rendimento più elevate le prestazioni fino a tale data risulteranno maggiorate.
Per chi invece è iscritto alla Cassa dal 01/01/2013 la prestazione pensionistica sarà invece calcolata sulla base di tutti i redditi e con l’applicazione di una aliquota del 1,40% con conseguente riduzione delle prestazioni.
Per esigenze di spazio sono state riportate solo le informazioni di base, l’argomento in questione è ampio e richiede un trattato apposito. Ad esempio, non sono state analizzate nel dettaglio i calcoli sugli importi erogati in caso di premorienza,inabilità ed invalidità ed altri aspetti di calcolo. Le informazioni che non sono state riportate nel presente articolo sono riassunte in una guida che ho scritto e che posso inviare a chi la richiede. Sono inoltre a disposizione per ogni consulenza personale in merito. Per contatti: micheliconsulting@libero.it