Dal 18 aprile l'obbligo di precise indicazioni sulle materie prime dei prodotti lattiero caseari
Al momento dell'introduzione dell'obbligo, le rimanenze degli imballaggi ancora non conformi alle nuove disposizioni potranno essere utilizzate per 180 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto

TRENTO. Scatterà tra poche settimane, il 18 aprile, l'obbligo di fornire precise indicazioni in etichetta sulla provenienza delle materie prime dei prodotti lattiero caseari.
L'obbligo di indicazione delle materie riguarda prodotti derivati come il latte UHT, il burro, lo yogurt, siero di latte, cagliata, latticello, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
La provenienza del latte si intende per tutti i tipi di latte animale (vaccino, caprino ovino, bufalino, …) utilizzato nei prodotti preconfezionati.
Ma cosa cambierà in concreto? Per prima cosa sull'etichetta dovrà essere indicata in maniera “chiara, visibile e facilmente leggibile” sia il Paese di mungitura che i Paesi in cui è avvenuta la lavorazione nonché il Paese di condizionamento e trasformazione. Se queste due fasi di produzione avvengono nello stesso Paese, basta un'unica indicazione riferita all'origine del latte.
Se viene lavorato latte proveniente da più Stati UE od extra UE, l'indicazione deve essere (un po' come per il miele) “Latte da Paesi UE” oppure “Latte da Paesi Extra UE”.
L' indicazione di provenienza vale per latte e latticini prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. Prodotti di cui si ha già la tracciabilità (ovvero quelli biologici e con indicazioni IGP o DOP) sono esclusi dal nuovo obbligo.
Al momento dell'introduzione dell'obbligo, le rimanenze degli imballaggi ancora non conformi alle nuove disposizioni potranno essere utilizzate per 180 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto.