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L'interruzione temporanea e il periodo massimo accreditabile. Ecco come funziona la contribuzione figurativa

Spesso questo vuoto di versamenti non è direttamente voluto dal lavoratore ma è la conseguenza di precisi eventi (servizio militare, malattia o infortunio sul lavoro, aspettativa non retribuita e così via)
DAL BLOG
Di Alessandro Micheli - 18 novembre 2020

Consulente previdenziale e assicuratore

La contribuzione figurativa è un tipo di contribuzione non obbligatoria che permette di fare riconoscere dei periodi durante il quale il lavoratore è risultato previdenzialmente scoperto.

 

Può infatti accadere che un rapporto di lavoro subisca una interruzione temporanea, e di conseguenza venga interrotta la contribuzione obbligatoria (da parte del datore di lavoro o dal lavoratore autonomo).

 

Spesso questo vuoto di versamenti non è direttamente voluto dal lavoratore ma è la conseguenza di precisi eventi (servizio militare, malattia o infortunio sul lavoro, aspettativa non retribuita e così via).

 

Questa forma di contribuzione è accreditabile senza alcun onere per l’interessato per quei periodi di astensione dal lavoro che non sono dipesi dalla sua volontà. Questo diritto è riconosciuto a tutti i tipi di lavoratori siano essi: dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata. La contribuzione figurativa è a tuti gli effetti valida per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche.

 

Il periodo massimo accreditabile è senza limiti per coloro che possono fare valere una contribuzione antecedente al 1 gennaio 1993, mentre per coloro che non possono fare valere a quella data una contribuzione la normativa prevede i seguenti limiti:

  • Ai fini della pensione anticipata il periodo massimo è di 5 anni (260 settimane)
  • Per le altre prestazioni (vecchiaia, superstiti, inabilità e invalidità) non vi è un limite di periodi massimi.

L’accredito dei periodi può avvenire a seconda della tipologia:

  • D’ufficio;
  • Su domanda dell’interessato

In sintesi possiamo riassumere il riconoscimento d’ufficio per questi eventi:

  • Pensione di Inabilità e di Invalidità;
  • Indennità di disoccupazione;
  • Assistenza antitubercolare;

Il riconoscimento dei periodi a domanda dell’interessato si ha in sintesi per questi eventi:

  • Servizio militare e periodo assimilabili;
  • Servizio civile svolto dal 1998 al 2005;
  • Malattia e infortunio sul lavoro con durata non inferiore a giorni 7;
  • Periodi di maternità o paternità;
  • Aspettativa non retribuita per ricoprire cariche pubbliche elettive nonché cariche sindacali a livello nazionale, regionale o provinciale;
  • Permessi mensili per assistenza a persone in grave stato di Inabilità

Il servizio militare di leva è stato obbligatorio nel nostro paese per 143 anni dal 1861 al 2004. I periodi svolti (compreso il servizio civile svolto come obiettore di coscienza) possono essere coperti da contribuzione figurativa.

 

Per chiedere l’accredito è necessario che sia presente almeno un contributo settimanale antecedete o successivo al servizio militare. L’accredito riguarda il periodo tra la data di incorporazione e la data di congedo dal corpo di appartenenza.

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