Dal comportamento nel bosco agli spazi del Casteller, ok del Tar alla cattura di F36 ma non all'abbattimento: "Ogni incontro casuale non può portare in automatico all'uccisione"
L'analisi del tribunale di Trento che ha portato a bloccare l'abbattimento di F36 da parte della Provincia, piazza Dante può però procedere con la cattura dell'esemplare per "necessità di sicurezza pubblica"

TRENTO. L'orsa F36 non può essere abbattuta ma può essere catturata. A stabilirlo, in attesa dell'udienza del prossimo mese, è il Tar di Trento nell'accogliere, almeno in parte, la richiesta di sospensiva delle associazioni animaliste (Qui articolo). Il giudice, in questo caso, ribadisce che l'esemplare potrebbe essere custodito al Casteller, c'è ancora posto perché la captivazione di Mj5 è ancora ipotetica e se la struttura è piccola, ribadisce il tribunale, non è certo colpa dei plantigradi.
I dubbi del giudice sull'abbattimento partono dai due episodi nel giro di una settimana nei boschi della val Giudicarie. Il tribunale non è convinto del corretto comportamento mantenuto dai due escursionisti che si sono trovati faccia a faccia con l'orsa, accompagnata da un cucciolo, e da cui poi è seguito un falso attacco.
"Desta innanzitutto perplessità - si legge nel dispositivo del Tar - la descrizione del primo episodio, posto che secondo la stessa ricostruzione dei fatti proposta agli agenti del Corpo forestale provinciale da parte delle due persone coinvolte, le stesse non si sono attenute alle regole ampiamente diffuse dalla stessa Amministrazione provinciale in caso di incontri con orsi (cfr. https://grandicarnivori.provincia.tn.it/content/download/13927/243173/fi...) e, anziché arretrare lentamente, si sono messi a correre, all’evidenza dimentichi che la velocità dell’orso è di gran lunga superiore a quella umana e che anche l’orso può agilmente arrampicarsi sugli alberi".
In buona sostanza "si è verosimilmente trattato di un c.d. 'falso attacco' contemplato dalla tabella 3.1, lett. N), del Pacobace (cfr. ivi: “Orsa si lancia in un falso attacco per difendere i propri piccoli”): conclusione, questa, confortata anche - e soprattutto - dalla circostanza che F36, dopo aver provocato la caduta dall’albero del malcapitato, non ha proseguito nell’attacco e lo ha lasciato fuggire verso valle. Sicuramente va ascritto alla categoria del 'falso attacco' il susseguente episodio, dove i due coniugi - pur comprensibilmente spaventati - si sono comunque attenuti alle predette regole di prudenza consigliate dalla stessa Amministrazione provinciale, non riportando pertanto alcun danno".
In sostanza, almeno per ora, a parere del tribunale non sembrano esserci gli estremi per l'applicazione della misura "k" del piano Pacobace, cioè l'abbattimento di F36; restano però gli estremi per la "cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio" e alla “cattura per captivazione permanente". La rimozione attraverso uccisione appare "intrinsecamente arbitraria e comunque contraria alla stessa sovraordinata disciplina contenuta nel Pacobace; né va sottaciuto che il secondo degli episodi sopradescritti non evidenzia un aggravamento della condotta tenuta dall’animale, essendosi risolto a differenza del primo senza contatto fisico tra animale e uomo e che - semmai - ciò ancor di più avvalora la conclusione che quanto avvenuto nel primo episodio risulterebbe non improbabilmente ascrivibile alla quasi confessata imprudenza dei suoi protagonisti".
Il giudice riconosce che sembra esserci un "non indifferente supporto" alla decisione della Provincia di voler abbattere l'orso nel documento di Ispra di quest'anno, "La popolazione di Orsi del Trentino: analisi demografica a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali. Rapporto Tecnico" (Qui articolo), studio che valuta la possibilità di rimuovere 8 esemplari all'anno di cui un massimo di 2 femmine riproduttive (Qui articolo) secondo il quale, tra l’altro, "risulterebbe possibile, al fine di conseguire un decremento dell’attuale (e innegabile) eccessiva consistenza del numero di orsi stanziati in Trentino, la rimozione ogni anno di due femmine prolifiche, e che una di queste – ossia JJ4, è già stata rimossa in quanto attualmente custodita nella struttura del Casteller, ma per la cui sorte è peraltro a tutt’oggi pendente un complesso contenzioso presso questo stesso tribunale".
Tra le valutazioni di piazza Dante per disporre l'abbattimento di F36 c'è anche la necessità di dover tenere un recinto libero per accogliere Mj5, ricercato ormai da inizio anno. Oggi al Casteller ci sono Jj4 (sulla quale pende anche la vicenda del trasferimento in Romania) e M49. Se dovesse ospitare anche F36, ecco che per Mj5 non ci sarebbe più spazio.
La valutazione, però, deve essere approfondita perché "pare tuttavia evidente che il raggiungimento di tale 'tetto numerico' - tra l’altro meramente eventuale - non può ragionevolmente avvenire mediante l’artato travisamento di determinate circostanze fattuali e l’arbitraria interpretazione delle norme contenute nel Pacobace in modo da sostanzialmente ricondurre qualsivoglia incontro casuale tra uomo e orso a un’ipotesi ex se legittimante l’abbattimento di quest’ultimo. Né tale travisamento fattuale e tale arbitrarietà ermeneutica possono trovare giustificazione nella pur innegabile e quanto mai grave tensione sociale che a tutt’oggi attanaglia la popolazione trentina a causa dell’incontrollata sovrabbondanza della presenza degli orsi nel territorio provinciale, ormai risalente e che vieppiù divenuta di difficile governo proprio in dipendenza di pregresse incurie da parte delle Autorità succedutesi nel tempo e a ciò preposte. Quanto poi all’assunto contenuto nel provvedimento impugnato secondo cui l’applicazione della misura della captivazione permanente risulterebbe fattualmente esclusa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento per effetto dell’attuale incapienza della struttura del Casteller, questo giudice monocratico ha già avuto modo di rilevare che tale inadeguatezza è esclusivamente imputabile alla stessa Amministrazione provinciale e che la relativa circostanza non esime l’Amministrazione medesima dal provvedere sollecitamente per porvi rimedio".
A ogni modo la richiesta del tribunale alla Provincia è quella di fornire ulteriori documentazioni ma intanto si può procedere con la cattura e non con l'abbattimento.
"Le pur non evanescenti ragioni che conforterebbero - per se stanti - l’applicazione nella specie della mera misura della radiocollarizzazione nei confronti dell’animale (peraltro già eseguita) - si legge ancora nel documento del Tar - devono essere contemperate con le altrettanto non evanescenti necessità di sicurezza pubblica e che pertanto l’unica cautela ragionevolmente praticabile, allo stato, è quella di consentire la cattura dell’orsa F36 senza procedere al suo abbattimento ma provvedendo a rinchiudere l’animale nella struttura del Casteller ovvero in altro luogo idoneo alla sua custodia, e ciò in modo da consentire al Collegio di esprimersi al riguardo".