Covid19, dalla quarantena azzerata con 'auto-sorveglianza' all'estensione del green pass rafforzato. Contatti stretti? ecco le nuove regole
Nessuna quarantena per chi ha booster o la seconda dose da meno di 4 mesi. Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. Giro di vite a partire dal 10 gennaio

TRENTO. Dall'ampliamento nell'utilizzo obbligatorio del green pass rafforzato ai cambiamenti che riguardano la quarantena. Sono molte le nuove regole messe in campo nelle scorse ore dal Governo per affrontare questa nuova fase pandemica.
GREEN PASS RAFFORZATO
A partire dal 10 gennaio gran parte delle attività sociali e ricreative potranno essere svolte soltanto da chi ha il green pass rafforzato che viene rilasciato a vaccinati e guariti. Una regola che vale sia per le attività nei locali al chiuso, sia all’aperto. E' uno uno dei punti importanti approvati nelle scorse ore dal Governo.
Il Governo (Qui il comunicato del Consiglio dei Ministri) ha quindi spiegato che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
QUARANTENA
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
CONTATTI STRETTI
Secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute, si definisce "contatto stretto" di un positivo: i suoi conviventi; chi ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio la stretta di mano); chi è stato a contatto diretto non protetto con le sue secrezioni (ad esempio fazzoletti di carta usati); chi è stato a contatto diretto (faccia a faccia) per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza senza dpi in un ambiente chiuso.
CAPIENZA IMPIANTI SPORTIVI
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. La decisione è arrivata a causa dell'impennata di contagi che si sta verificando nel nostro Paese. Negli stadi e nei palazzetti dello sport all’aperto e al chiuso sarà sempre obbligatorio esibire il green pass rafforzato (rilasciato a guariti e vaccinati) e indossare la mascherina.
È vietato il consumo di cibi e bevande sia negli impianti all’aperto, sia in quelli al chiuso e non è consentita la vendita di prodotti alimentari all’interno.